Statuto
Art. 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita una associazione denominata “Associazione Italiana per la Psicologia Clinica e la Psicoterapia”.
L’associazione potrà operare anche con la sigla A.I.P.C.P..
L’A.I.P.C.P. è un’associazione culturale senza fini di lucro e senza finalità sindacali, che può affiliarsi o federarsi con altre società e scuole le cui finalità siano compatibili con le proprie.
Ha struttura nazionale ed è articolata in sezioni regionali.
E’ escluso l’esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività così dette di formazione continua.
Art. 2 - FINALITA’
L’associazione può:
- Promuovere e favorire al suo interno la ricerca e lo studio nell’ambito della Psicologia Clinica e della Psicoterapia, con particolare riferimento alle esigenze di questo tipo di intervento che si manifestano nell’attuale situazione socio-culturale ed allo scopo di elaborare e proporre indicazioni d’intervento rispondenti a bisogni sanitari emergenti;
- Promuovere trials di ricerche scientifiche e di studio finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici;
- Promuovere attività di studio per l’elaborazione di linee-guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R), le altre Società scientifiche di psicologia, la FISSP e la FISM;
- Contribuire alla formazione in ambito clinico degli studenti dei corsi di laurea e di specializzazione in psicologia, degli specializzandi in psichiatria e neuropsichiatria infantile;
- Promuovere il confronto tra professionisti che operano nel campo della Psicologia Clinica e Psicoterapia e che fanno riferimento a modelli e prassi cliniche diversi;
- Promuovere il dialogo con professionisti e studenti di altre scienze del comportamento umano;
- Costituire un polo di aggregazione dei professionisti della Psicologia Clinica e della Psicoterapia, allo scopo di rafforzarne e tutelarne l’identità culturale e scientifica;
- Rappresentare presso Enti e Istituzioni nazionali e internazionali la comunit� degli psicologi clinici e degli psicoterapeuti con proposte unitarie e condivise in merito a tutte le problematiche scientifiche e giuridiche riguardanti la Psicologia Clinica e Psicoterapia;
- Promuovere l’istituzione e l’organizzazione di appositi corsi e seminari, nella logica della formazione continua, per l’aggiornamento professionale e la formazione permanente nei settori della Psicologia Clinica, della Psicodiagnostica e della Psicoterapia. Tutto ciò con programmi annuali di attività formativa ECM rivolti ai propri associati e a non associati che abbiano i requisiti previsti dal presente statuto.
Per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione coopera con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere-universitarie, altri Organismi ed Istituzioni sanitarie pubbliche, con Istituzioni scientifiche, accademiche, sociali, politiche, amministrative e professionali operanti in campo nazionale ed internazionale.
Art.3 - ATTIVITA’
L’associazione potrà altresì:
- promuovere attivita’ editoriali in genere, connesse alle finalità di cui all’art. 1;
- coordinare, organizzare, promuovere, patrocinare convegni, seminari, corsi, iniziative, dibattiti, incontri, anche per conto terzi.
Per lo svolgimento di tali attività l’A.I.P.C.P. può accettare contributi da Fondazioni, Ministeri, Regioni, Amministrazioni Provinciali, Comunali, da enti pubblici e privati sia nazionali che extra-nazionali.
Le attività ECM saranno finanziate attraverso autofinanziamento o mediante i contributi degli associati e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei fini stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Il tipo e la qualità delle attività svolte saranno annualmente verificate dai soci tramite predisposizione di apposito questionario postale di valutazione.
Art.4 - SEDE
La sede legale dell’Associazione Italiana per la Psicologia e la Psicoterapia è fissata in Firenze Via del Romito 6.
Art.5 - DURATA
L’associazione ha durata illimitata e può essere sciolta su deliberazione di un’assemblea straordinaria appositamente convocata.
Art.6 - PATRIMONIO
L’associazione ha un proprio patrimonio costituito da:
- Dall’importo delle quote sociali.
- Da donazioni, lasciti, oblazioni di soci, partecipanti alle iniziative scientifiche, enti o di singoli cittadini, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
- Da fondi destinati a incremento del patrimonio con deliberazione delle Società Scientifiche o Associazioni cui è collegata.
- Da materiali, mobili e immobili di sua proprietà.
- Da eventuali residui derivanti dall’esercizio delle attività sociali.
- Da proventi di attività di cui al precedente art 3 del presente statuto.
E’ assolutamente esclusa la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione salvo che questa sia effettuata a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Nel caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa il relativo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 L. 23/12/96 n.662.
Art.7 - RENDICONTO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il primo (1) Gennaio e termina il trentuno (31) Dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo che vengono sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. I bilanci sono disponibili alla visione dei soci iscritti e saranno depositati presso la sede entro i 15 giorni precedenti l’assemblea e per la durata prevista dal codice civile.
Art.8 - SOCI
Sono ammessi all’associazione senza limitazioni tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, che operano nelle varie strutture e settori di attività del S.S.N. (aziende ospedaliere, aziende ospedaliere-universitarie, aziende USL, IRCCS, ospedali classificati, strutture pubbliche o private accreditate, convenzionate o autorizzate, etc.) o in regime libero-professionale.
Sono ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la società rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la società rappresenta.
I soci si dividono in:
- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari
- soci sostenitori
Sono soci fondatori i sottoscrittori del presente statuto.
Sono “soci ordinari” gli psicologi che svolgono attività cliniche e gli psicoterapeuti iscritti ai relativi elenchi degli Ordini professionali, di cui sia stata accettata dal consiglio direttivo nazionale la formale richiesta di iscrizione alla A.I.P.C.P.
Sono “soci onorari” le personalità italiane e internazionali che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo della psicologia clinica e psicoterapia.
Sono “soci sostenitori” i medici specializzati in psichiatria e neuropsichiatria infantile, i neolaureati e gli studenti italiani e stranieri dei corsi di laurea in psicologia, gli specializzandi delle scuole di specializzazione in psicologia, psicoterapia, psichiatria e neuropsichiatria infantile.
Art.9 - COMPITI DEI SOCI
Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate neIl’ Art.2 del presente statuto ed a rispettare le norme del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa. Soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa possono prendere parte alle attività sociali e hanno diritto al voto in assemblea.
In caso di comportamento difforme-previa proposta di esclusione presa dal collegio dei probiviri, ratificata dal consiglio direttivo e comunicata per iscritto all’interessato di morosità, previa presa d’atto del consiglio direttivo, è prevista la perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde altresì per recesso, con decorrenza dall’anno sociale successivo.
E’ fatto salvo il diritto del socio di appellarsi all’assemblea.
In caso di recesso o esclusione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune ne’ pretendere la restituzione pro quota.
Art.10 - QUOTA ASSOCIATIVA
L’importo della quota associativa è determinato ogni due anni con delibera del consiglio direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Gli eredi del socio defunto possono far parte dell’associazione previa delibera di accettazione della loro richiesta a mezzo di delibera del consiglio direttivo che accerti l’esistenza dei requisiti come detto nell’articolo 8 dello Statuto.
Art.11 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’associazione:
- L’assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- Il collegio dei probiviri.
Tutte le cariche sociali sono assunte dai soci a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per l’espletamento dei compiti connessi alle cariche.
Art.12 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa.
I soci sostenitori ed onorari possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto. Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare nell’assemblea mediante delega scritta. I soci presenti non potranno produrre più di due deleghe per ciascuno.
I membri del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe per rappresentare altri soci in assemblea.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno i 2/3 dei soci. Essa � presieduta dal presidente o in sua assenza da un consigliere del direttivo nazionale, delegato dal presidente stesso.
Il presidente dell’assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario con l’incarico di redigere i verbali dei lavori.
La convocazione dell’assemblea avviene mediante lettera ai soci, inviata anche mediante posta elettronica, con re-mail entro tre giorni, o fax, almeno quindici giorni prima della data prevista, in cui deve figurare l’O.d.G., il luogo esatto, la data e l’ora della 1° e della 2° convocazione.
La prima convocazione è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, compresi i soci presenti per delega e le deliberazioni sono prese a maggioranza.
Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, o alla decisione di escludere un socio dall’associazione, richiedono comunque la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
Lo stesso criterio dei 2/3 vale ovviamente anche per la validità della costituzione dell’assemblea.
La modifica dello statuto può essere effettuata anche per referendum a mezzo posta, anche elettronica con re-mail entro tre giorni, o per fax.
E’ fatto salvo, per la validità della modifica la ratifica della stessa con delibera assembleare trascritta con verbale redatto per atto pubblico.
Art.13 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci, convocata in via ordinaria, ha i seguenti compiti:
- Deliberare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Deliberare sulle proposte presentate dal consiglio direttivo nazionale;
- Deliberare su eventuali modifiche da apportare allo statuto, proposte dal consiglio direttivo nazionale;
- Eleggere i membri del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri;
- Decidere sulle questioni relative al buon andamento dell’associazione, alla sua organizzazione, alle procedure atte al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Discutere e deliberare annualmente tipo e qualità delle attività svolte, sulla base delle risultanze di apposito questionario preventivamente inviato ai soci tramite posta, anche elettronica con re-mail entro tre giorni, o fax.
L’assemblea dei soci, convocata in via straordinaria, delibera, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci, in merito allo scioglimento dell’associazione.
Art.14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è costituito da cinque soci “ordinari”, eletti a scrutinio segreto, che restano in carica quattro anni.
I membri del consiglio direttivo non sono rieleggibili dopo due mandati consecutivi. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il presidente. Per la prima volta il presidente è eletto nell’atto costitutivo.
Ove se ne ravvisi l’opportunità, può incaricare i propri membri di seguire particolari settori di competenza e di intervento.
Per la prima volta il consiglio direttivo è costituito dai soci fondatori tra o quali - come detto - è scelto il Presidente e dura in carica quattro anni.
Art 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo coordina e promuove tutte le attività ed è l’organo organizzatore dell’associazione perseguendone le finalità.
In particolare:
- Stabilisce l’ammontare delle quote sociali e le modalità di versamento;
- Nomina i soci onorari;
- Valuta ed accoglie le iscrizioni dei nuovi soci;
- Delibera la decadenza dalla qualifica di socio;
- Mantiene aggiornato l’elenco dei soci;
- Promuove e coordina eventuali congressi nazionali dell’associazione;
- Cura i rapporti con le Istituzioni, le società scientifiche similari italiane ed estere, i consigli nazionali e regionali dell’Ordine degli psicologi e dei medici;
- Coordina l’attivit� editoriale e di promozione culturale dell’associazione;
- Tutela e gestisce l’immagine della società;
- Stipula accordi/convenzioni e promuove federazioni con altre Società scientifiche, associazioni, enti, scuole, come da art. 1;
- Istituisce commissioni di lavoro e servizi per i soci, nominando per ciascuno di essi un coordinatore;
- Predispone eventuali modifiche da apportare allo statuto ed al regolamento.
- Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono adottate a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
- 13) Attribuisce di volta in volta o per periodi da esso determinati compiti e incarichi come per esempio quello di segreteria o di tesoreria e cassa.
- 14) Al consiglio direttivo comunque spettano tutti i poteri per il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso sia nel campo economico che nel campo immobiliare o dei finanziamenti.
Art. 16- IL PRESIDENTE
Il presidente è il rappresentante legale dell’associazione e la rappresenta anche di fronte a terzi in giudizio.
Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo.
Il Presidente fino a che il consiglio direttivo non gli conferisca incarichi precisi è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Art.- 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’assemblea dei soci dell’associazione, con votazione segreta, elegge ogni quadriennio il collegio dei probiviri costituito da tre membri.
Il collegio dei probiviri vigila sulla corretta osservanza da parte di tutti i soci delle norme statutarie, ed in particolare:
- Istruisce di propria iniziativa o a seguito di documentata istanza le pratiche relative a infrazioni dello Statuto.
- Irroga le sanzioni contemplate dal regolamento e propone al consiglio direttivo nazionale quella dell’espulsione.
- Interviene in tutti i casi di contenzioso tra soci e organi dell’associazione, formulando un giudizio che vincola le parti.
I membri del collegio dei probiviri restano in carica fino all’insediamento del successivo collegio e sono rieleggibili.
La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra negli organi sociali dell’associazione e delle eventuali società affiliate.
Art 18- COMMISSIONE ELETTORALE
L’assemblea dei soci che si svolge nel corso dell’anno precedente alla scadenza del mandato del consiglio direttivo elegge a scrutinio palese e a maggioranza semplice una commissione elettorale, costituita da tre soci, che avrà cura di recepire i programmi dei candidati, di presiedere allo svolgimento delle elezioni del nuovo consiglio direttivo, di insediare il nuovo consiglio direttivo dell’associazione. Il procedimento di elezione dovrà prevedere lo scrutinio segreto e la durata della carica limitata nel tempo.
Art. 19 - REGOLAMENTO INTERNO
Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il consiglio direttivo può approvare un regolamento nel quale siano analiticamente precisate le modalità operative dell’associazione.
Art. 20- SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione, le modalità di questo e l’impiego delle attività e dei fondi residui sono proposti dal consiglio direttivo o richiesti a quest’ultimo da almeno 2/3 dei soci e le deliberazioni sono votate in assemblea conformemente all’Art.13.
In tal caso il patrimonio residuo dell’associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoga a quella dell’associazione o per fini di pubblica utilità.